Associazione Senza Frontiere onlus
STATUTO
DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo 1.
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo. n. 460/97 è costituita con sede legale in Marino (ROMA), l’associazione denominata “Senza Frontiere” Onlus, avente caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
SCOPO E OGGETTO
Articolo 2.
L’ Associazione prevede espressamente l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. Per raggiungere i sopraccitati scopi l’Associazione, come attività connesse svolge la propria opera nel settore dell’istruzione, formazione, tutela dei diritti civili e politici, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela della natura e dell’ambiente. Tali attività non possono superare il 66%(sessantasei) delle spese totali. L’Associazione si impegna: a rispettare il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; a perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intendendo con ciò che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, concernenti le attività statutarie sopra indicate non saranno rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6) art. 10 del citato D.1g. n. 460/97 ma dirette ad arrecare benefici esclusivamente a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 10; a rispettare il divieto di distribuire, anche in modo indiretto secondo quanto contemplato alle lettere a) b) c) d) e) del comma 6 art. 10, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve oppure capitale durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge oppure siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto oppure regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; a rispettare l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l’attuazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse; a rispettare l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a rispettare l’obbligo di redigere il bilancio oppure il rendiconto annuale; di adottare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale ” oppure dell’acronimo “onlus”.
SOCI
Articolo 3.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 4.
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. La tessera sarà rilasciata secondo quanto previsto dall’art. 17, lettera F del presente Statuto. Successivamente, al pagamento del contributo associativo, sarà rilasciata la tessera e il richiedente acquisirà a tutti gli effetti la qualifica di Socio. In caso di domanda d’ammissione a Socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
Articolo 5.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione e nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi, se non dietro espressa accettazione da parte dell’interessato e fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipulazione di polizze assicurative. I dati personali dei soci saranno conservati secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/03. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Responsabile della tenuta dei registri con i dati personali dei Soci.
RECESSO – ESCLUSIONE
Articolo 6.
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Articolo 7.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio nel caso: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione; b) si renda moroso nei confronti del contributo annuale; c) svolga o tenti di svolgere attività in grado di arrecare danno in termini fisici, materiali, economici, morali e di immagine all’Associazione, Soci e Partecipanti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Articolo 8.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) art. 7.
FONDO COMUNE
Articolo 9.
Il Fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e/o liberalità che pervengono da soggetti privati ed enti pubblici all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione, da tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 10.
L’esercizio sociale è compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio e presentarlo all’Assemblea dei soci che dovrà approvarlo entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 11.
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei conti
ASSEMBLEE
Articolo 12.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata mediante avviso affisso nel locale della sede operativa e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Articolo 13.
L’Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed il programma annuale delle attività sociali; b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, d) approva gli eventuali regolamenti. Essa avviene almeno una volta l’anno entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un quinto dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Articolo 14.
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Articolo 15.
In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci maggiorenni e i minorenni con la patria potestà secondo il principio del voto singolo. Le delibere dell’Assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, per tutti i punti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il si richiede il voto favorevole dei 3/5 dei Soci.
Articolo 16.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza dal Vice-presidente oppure da persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17.
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti tra i Soci in numero dispari. Un Socio può ricoprire la stessa carica per più mandati consecutivi. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell’Associazione, il Vice-presidente, il Segretario, il Cassiere, e il responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci (art. 30 D.1g. 196/03). Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta tramite affissione nella sede operativa almeno giorni 15 (quindici) prima della data di riunione. Le sedute sono valide, quando v’intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; b) redigere il bilancio preventivo, consuntivo, e il programma annuale delle attività sociali; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni di attività; f) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori d’attività in cui si articola la vita dell’Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
Articolo 18.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno oppure più dei membri del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Dirigente.
PRESIDENTE
Articolo 19.
Il Presidente: a) rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, firma gli atti e i documenti dell’Associazione; b) convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo il quale presiede; c) nelle operazioni di carattere patrimoniale e finanziario appone la propria firma per gli ordini d’acquisto, i mandati di pagamento, l’emissione di assegni ed altri titoli di credito, l’assunzione e il licenziamento di personale ed ogni altro contratto in genere. Per tali incombenze può delegare, su parere del Consiglio Direttivo, altro membro dello stesso. Nel caso intenda destituirsi dalla carica, il Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per l’esame delle dimissioni e per l’eventuale elezione del nuovo Presidente. In caso di decadenza, morte oppure impedimento del Presidente, il Vice-presidente, oppure in mancanza il Consigliere Anziano, convoca entro un mese dalla decadenza, dalla morte oppure dal verificarsi della causa d’impedimento permanente, il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
SEGRETARIO E CASSIERE
Articolo 20.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti obblighi: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci; é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Il Cassiere collabora con il Presidente ed ha i seguenti obblighi: di tenere e aggiornare i libri contabili; di predispone il bilancio dell’Associazione.
COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 21.
Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Nomina al suo interno il proprio Presidente. Il Collegio dei Revisori dei conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Articolo 22.
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti riguardanti l’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede operativa, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti e/o Associazioni che perseguano finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/96, n. 662.
Articolo 24.
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le nonne del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge.